Associazione del personale in quiescenza
della Banca Popolare di Ancona

POLIZZA INFORTUNI -GENERALI

 

        

                                                                                      ESTRATTO della POLIZZA INFORTUNI 
 Associazione del Personale in
       quiescenza della ex BANCA POPOLARE 
DI ANCONA

 


 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI

 Persone assicurabili

L’assicurazione viene prestata in favore di:

1.Iscritti all’Associazione dei Pensionati della Ex Banca Popolare di Ancona
2.il coniuge delle persone di cui al punto 1.;
3.il coniuge superstite dei dipendenti in quiescenza deceduti, finché dura lo stato vedovile.

 Somme assicurate

L’assicurazione prestata con la presente polizza vale a favore di tutte le persone assicurabili, di cui al punto precedente, che ne abbiano fatto richiesta e per le quali sia stato versato il relativo premio.
Le somme assicurate pro-capite sono le seguenti:

  • Euro 100.000,00 per il caso di invalidità permanente da infortunio;

  • Euro 100.000,00 per il caso di morte da infortunio;

  • Euro 50,00 per la garanzia Indennità giornaliera da ricovero per infortunio;

  • Euro 25,00 per la garanzia Indennità giornaliero da gesso.

    Definizione di infortunio – Oggetto dell’assicurazione (art. 4)

    È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
    A maggior chiarimento sono compresi:

-  Gli infortuni causati da imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (colpa grave dell’Assicurato);
-  le lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

-  gli infortuni che l’Assicurato subisce, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei diturismo,trasferimento 

e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque esercitati;

-  gli infortuni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni.

Sono assimilati ad Infortunio:

a)   le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
b)  l’assideramento e il congelamento;
c)   le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze se dovute a causa fortuita;
d)  l’asfissia di origine non morbosa;
e)   l’annegamento;
f)    le conseguenze delle infezioni dovute a Infortunio indennizzabile in base alla copertura  assicurativa, escluse in ogni caso le Malattie;
g)   gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti;
h)  le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari per la cura delle Lesioni derivanti da Infortuni indennizzabili a termini di polizza

Delimitazione dell’Assicurato – Esclusioni (art. 14)

Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni:

a)causati da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da usodi sostanze 

stupefacenti o allucinogene. Per ebbrezza si intende la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue del tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro;

b)  causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato anorma delle vigenti 

disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, se rinnova il documento entro 3 mesi o se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
c)  accaduti alla guida di aeromobili in genere, o in qualità di passeggero su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclub, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
d)  accaduti per attività di paracadutismo;
e)  causati da uso di mezzi subacquei;
f)   che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato anche in concorso;
g)   che derivano da ernie, infarti e rotture sottocutanee di tendini;
h)  causati da guerra ed insurrezione, salvo il caso nel quale l’Assicurato è sorpreso dallo scoppio di tali eventi all’estero. In tal caso la copertura opera fino a un massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità;


i)  causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non necessari per la cura delle Lesioni derivanti da infortuni indennizzabili a termini di Polizza;
j)  conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da Atto terroristico o guerra;
k)  gli infortuni derivanti da:
l)  partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
m)partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball,calcio, calcetto,pallavolo,beach-volley, pallacanestro, sci, snow-board, ciclismo, sport equestri e hockey (nelle sue varie forme), pattinaggio, se organizzate da Federazioni Sportive.

Limiti territoriali (art. 15)

L’assicurazione vale in tutto il mondo.

Limiti di età (art. 13)

L’Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni.
Per le persone assicurate che compiono gli 80 anni in corso di copertura, l’Assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva. L’eventuale Premio pagato per l’annualità successiva verrà restituito.
In caso di scioglimento del rapporto di lavoro intercorrente con il Contraente in corso di copertura, l’Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scioglimento di detto rapporto.

Persone non assicurabili (art. 12)

Non sono assicurate le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.
Al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto, l’Assicurazione cessa nei loro confronti indipendentemente dall’accertamento dell’effettivo stato di salute dell’Assicurato.

CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE

La somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà corrisposta previa applicazione delle seguenti franchigie:

▪  3% sui primi 50.000,00 euro di somma assicurata;

▪  5% sull’eccedenza di 50.000,00 euro.

Qualora l’Invalidità Permanente accertata risultasse superiore al 30% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia.
Inoltre se l’Invalidità Permanente conseguente ad infortunio, accertata con i criteri di indennizzabilità previsti in polizza, comporti una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50 %, verrà indennizzata con il 100 % del capitale assicurato.

INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERI DA INFORTUNIO (art. 7)
Generali Italia corrisponde all’Assicurato una indennità pari a € 50,00 per ogni giorno di Ricovero in Istituto di cura a seguito di Infortunio nella misura indicata in polizza per un periodo massimo di 365 giorni - anche non consecutivi - da quello dell’Infortunio. Il giorno di dimissione non è indennizzabile.
In caso di Day Hospital, Generali Italia liquida una indennità pari al 50% della indennità giornaliera prevista per il caso di Ricovero in Istituto di cura.
Detta indennità non si cumula con quella prevista all’art. 8.

INDENNITA’ GIORNALIERA DA GESSO

Generali Italia corrisponde all’Assicurato, al quale a seguito di Infortunio viene applicato apparecchio gessato, un’indennità giornaliera nella misura di 1/1000 della somma assicurata per Invalidità Permanente con il limite giornaliero di euro 26,00, per un periodo massimo di 60 giorni fino alla rimozione dell’apparecchio gessato, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle proprie occupazioni professionali. Detta indennità non si cumula con quella prevista dall’art. 7 per il tempo di Ricovero in Istituto di cura.

DANNI ESTETICI

Sono comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare e conseguenze di danni estetici provocati da Infortunio.

RISCHI SPORTIVI

L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo, sport aerei in genere e causati da uso di mezzi subacquei.

CALAMITA’ NATURALI

L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.

UBRIACHEZZA

Sono esclusi gli infortuni subiti dall’Assicurato in stato di ubriachezza (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro) conseguenti dalla guida di mezzi di locomozione.

RISCHIO VOLO

L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque esercitati.

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO

La denuncia dell’Infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dal Contraente, dall'Assicurato o da altro soggetto per conto dei medesimi, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità.